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DANNO MORALE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE L'Avvocato risponde 

DANNO MORALE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE

Spesso abbiamo sentito parlare del cosiddetto “danno morale”, che viene riconosciuto in fase di giudizio (seguendo una valutazione aleatoria ed incerta), per quelle che sono le turbative prodotte nella vita quotidiana di chi, suo malgrado, sia rimasto coinvolto in un sinistro stradale, che abbia prodotto danni fisici più o meno rilevanti.
La “ratio” della norma è ben chiara, evidenziando l’importanza di quelle che possono essere le conseguenze psicologiche, a volte ben più gravi di quelle fisiche, nello sviluppo futuro della vita di un individuo.
Il cervello e la psiche delle persone sono meccanismi di estrema delicatezza e basta a volte poco, per alterarne gli equilibri che consentano di condurre una vita serena.
Ma se appare relativamente facile, nello svolgimento di un giudizio a seguito di sinistro, qualificare la percentuale di un danno biologico a seguito di una CTU, (e con l’uso di tabelle specifiche che riescono a dare un riscontro economico in relazione all’entità del danno fisico patito), più difficile appare quantificare il “pretium doloris”, che possa in qualche modo alleviare il danno morale e psicologico subito. Su questo problema si è da tempo pronunziata la Corte di Cassazione che, già con sentenza 3260/2016, ha sancito come la determinazione e relativa quantificazione del danno morale, debbano essere oggetto di una separata valutazione, non potendo in nessun caso venire riconosciuta solo come una mera percentuale del danno biologico liquidato.
Necessario sempre, dunque, un accertamento caso per caso, che accerti le sofferenze psicologiche subite e le conseguenze derivanti. Se si ritenesse valido il metodo in base ad una percentuale del danno biologico, altro non sarebbe che una duplicazione di risarcimento per il medesimo pregiudizio. Spesso da un sinistro scaturiscono stravolgimenti impensabili che vanno a turbare profondamente le abitudini, in relazione alla vita lavorativa, di relazione ed anche nella sfera affettiva e sessuale. Impossibile quindi una valutazione equitativa ma, accertato il danno biologico a mezzo di CTU, uguali approfondimenti vanno fatti in relazione al danno morale e psicologico.
Le ripercussioni negative sull’esistenza di un essere umano, devono emergere chiare ed univoche ed essere risarcite in maniera adeguata.

Per maggiori informazioni è possibile richiedere la consulenza specifica dei legali dello Studio Legale Labonia.

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